Misure premiali: a chi sono rivolte
Gli articoli 24 e 25 del codice della crisi individuano rispettivamente le circostanze in cui l’imprenditore può accedere alle misure premiali e i singoli benefici. In particolare l’obiettivo del legislatore, in questo caso, è quello di incentivare le procedure di allerta e la segnalazione dello stato di crisi. Le misure premiali sono dunque destinate all’imprenditore che «tempestivamente»:
- propone istanza di composizione assistita della crisi;
- chiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione;
- propone un concordato preventivo o un ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
I tempi
Ci sono due indicazioni temporali utili, per l’impresa, per cogliere le misure premiali definite dal Dlgs 14/2019: tre mesi e sei mesi. L’impresa, infatti, ha tre mesi di tempo per proporre “istanza di accesso” alla procedura di composizione della crisi (art.19) presso l’Ocri. L’Ocri, è utile ricordarlo, è l’organismo di composizione stragiudiziale della crisi che, in base al nuovo codice della crisi d’impresa, deve essere costituito presso ogni Camera di Commercio.
Un altro orizzonte temporale è, invece, di sei mesi, ed è il tempo che ha un’impresa per proporre una domanda di accesso a una delle procedure regolate dal codice: concordato, accordi di ristrutturazione, liquidazione giudiziale.
Procedure di composizione
L’imprenditore è tenuto ad accedere alle procedure di composizione o alle procedure regolatorie quando si verificano una serie di circostanze (art. 24):
- se l’azienda ha dei debiti scaduti da almeno 60 giorni il cui ammontare è pari a oltre l’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
- se l’azienda ha dei debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni il cui ammontare complessivo è superiore a quello dei debiti non scaduti.
- se l’azienda supera gli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (link all’articolo) nell’ultimo bilancio approvato o per più di tre mesi.
A questo punto, per godere dei benefici delle misure premiali, si devono verificare due condizioni: l’imprenditore deve seguire le indicazioni dell’Ocri e «l’istanza di accesso alle procedure di regolazione non deve essere stata dichiarata inammissibile».
Quali sono le misure premiali?
L’articolo 25, come anticipato definisce le misure premiali, che si suddividono in benefici di diversa natura: fiscale, concorsuale e penale. Il comma 1, dell’articolo 25 definisce i benefici di natura fiscale e concorsuale. Mentre il comma 2, definisce i benefici di natura penale. In tutti i casi è utile richiamare ciascun dettato dell’articolo 25 del Dlgs 14/2019.
Vediamo il dettaglio:
- Benefici di natura fiscale
All’articolo 25, comma 1, lettera a) la norma specifica che gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale «durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione».
Alla lettera b) un altro beneficio di natura fiscale riguarda le sanzioni tributarie «ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza» ossia dopo l’accesso alla procedura di composizione assistita della crisi con l’Ocri, o scadono dopo la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione.
Alla lettera c), infine, l’articolo 25, comma 1 specifica che sanzioni e interessi sui debiti tributari che sono oggetto di una precedente composizione assistita, sono ridotti «nell’eventuale procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza successivamente aperta».
- Benefici di natura concorsuale
La lettera d) dell’articolo 25, comma 1 definisce il primo beneficio di natura concorsuale per le imprese che accedono alle misure premiali; la norma, infatti raddoppia i tempi per l’eventuale «deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti» che il giudice può decidere di far passare da 60 giorni (ossia quanto definito dall’articolo 44) a 120 giorni, nel caso in cui l’Ocri non abbia dato «notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 22»;
Alla lettera e), infine, c’è il secondo beneficio di natura concorsuale: «La proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella presentata (dall’imprenditore) non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti». In questo caso la norma riduce la percentuale per il soddisfacimento dei creditori chirografari, dal 30 al 20%, e così facendo dà un vantaggio competitivo al debitore, perché si escludono le proposte concorrenti.
- Benefici di natura penale
Il secondo comma dell’articolo 25 dà, invece, il quadro dei benefici di natura penale poichè introduce delle cause di non punibilità e delle attenuanti a effetto speciale. Per chiarire, la normativa richiama gli articoli «322, 323, 325, 328 , 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b)» del Dlgs 14/2019, ossia quelli che disciplinano i reati che vanno dalla bancarotta, fraudolenta e semplice, al ricorso abusivo al credito (o alla denuncia di crediti inesistenti).
Ci troviamo di fronte a cause di non punibilità quando il danno è di «speciale tenuità» mentre perattenuanti attenuanti quando il danno è di «non speciale tenuità».
Per essere ancora più chiari, non è punibile chi «ha tempestivamente presentato l'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti». Mentre sussistono delle attenuanti a effetto speciale nei casi di non speciale tenuità, quando «alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell'ammontare dei debiti chirografari». Oppure se il danno non supera i due milioni di euro.